Studio Legale Avvocato Francesco Costagli - Pisa

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Studio legale a Pisa e Pomarance

Lo Studio Legale Costagli, offre consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti i principali settori giuridici. La sua attività spazia dalla materia civile a quella penale.

Per ogni singola pratica il Cliente viene aggiornato in merito allo stato della vicenda sottoposta allo Studio Legale. A tal fine l’Avvocato Costagli predilige l’uso della mail e della linea mobile al fine di mantenere un contatto costante con i vari assistiti.

Nella gestione delle pratiche l’Avvocato Costagli privilegia la soluzione delle questioni mediante il raggiungimento di accordi in favore del Cliente. Tale metodo di lavoro consente di giungere a soluzioni rapide e vantaggiose.

Ove non sia possibile raggiungere convenienti accordi l’Avvocato Costagli garantisce l’operatività diretta e personale nei Tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, Firenze e Siena e su tutto il territorio nazionale grazie alle collaborazioni in essere, nelle principali Regioni d’Italia, con altri Studi Legali.

Panoramica delle competenze legali

Questi, a titolo indicativo, alcuni dei settori in cui lo Studio Legale Costagli offre assistenza giudiziale e stragiudiziale:

A titolo esemplificativo….alcune tematiche oggetto di frequente e recente intervento da parte dello Studio Legale Avvocato Costagli.
(Le tematiche di seguito affrontate hanno un contenuto sintetico per ovvie esigenze di spazio e non sostituiscono una consulenza approfondita in merito alle singole questioni).

La riscossione dei crediti commerciali.

Il recupero del credito consiste nel porre in essere le attività (extragiudiziarie e giudiziarie) al fine di ottenere il pagamento di un credito in sofferenza.

Merita premettere che una definizione, in senso ampio, dell’attività di recupero credito, comprende l’insieme delle attività che l’operatore economico deve porre in essere per ridurre i rischi di insoluto. A tal fine, e schematicamente, si indica:

La prima attività da compiere è l’acquisizione della documentazione comprovante il credito, le ragioni su cui lo stesso si fonda, la sua entità.

Il principio che, talvolta, le imprese non considerano è che più passa il tempo, più aumenta il rischio della irrecuperabilità del credito.

La diffida deve indicare la fonte dell’obbligazione, i documenti a supporto della creditoria, la data in cui è maturato il credito, l’entità della somma dovuta, l’indicazione dell’interesse legale, la specificazione di un termine, (che varia da 10 a 15 giorni) trascorso il quale il creditore si riserva di agire legalmente.

Lo Studio Legale Costagli persegue l’obiettivo del recupero degli insoluti al fine di ottenere il pagamento nel più breve tempo possibile.

Se esiste una possibilità, anche remota, di aprire una trattativa – ovviamente conveniente – è opportuno darvi corso in quanto, deve essere chiaro, che la via giudiziale farebbe dilatare oltre modo i tempi di recupero delle somme dovute.

Ove il tentativo di far pagare il debitore è fallito non resta che il ricorso al Tribunale.

Uno dei principi fondamentali su cui si basa l’intervento di recupero giudiziale è quello di conoscere e valutare anticipatamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, per garantire al creditore una buona probabilità di recuperare il credito insoluto.

Se a seguito degli accertamenti, risulta che il debitore non possiede alcun bene utilmente aggredibile, al Cliente deve essere comunicata la non convenienza a dare corso ad azioni legali di recupero.

Come è noto, infatti, in caso di esito negativo dell’azione legale rimane non solo la partita attiva non soddisfatta, ma anche un ulteriore onere finanziario aggiuntivo costituito dalle competenze legali (onorari) e dalle spese per la procedura.

Quanto alle concrete azioni percorribili per il recupero del credito saranno attivate a seconda dei casi:

Diritto bancario

Lo Studio Legale Costagli offre una consulenza personalizzata in materia di diritto bancario. Il primo appuntamento è riservato all’analisi del singolo caso mediante un incontro con il Cliente al fine di individuare la strategia più consona alla tutela della fattispecie.

L’Avvocato Costagli si avvale di professionisti esterni per quel che concerne le criticità che richiedono il calcolo di costi illegittimamente applicati (anatocismo, commissioni di massimo scoperto, usura, perdite ecc.).

Nella fase pre-contenziosa lo Studio Legale Costagli svolge un ruolo di mediazione con gli Istituti Bancari avvalendosi di perizie di parte che documentino e comprovino lo posizione del Cliente.

L’Avvocato Francesco Costagli presta assistenza nella fase stragiudiziale in sede di mediazione obbligatoria e nelle successive ed eventuali fasi giudiziali.

In caso di opposizioni a decreto ingiuntivo l’Avv. Francesco Costagli valuta la migliore strategia in ragione della pretesa azionata dalla Banca nell’atto Giudiziario.

La separazione personale dei coniugi.

La dissoluzione del vincolo matrimoniale costituisce un evento particolarmente delicato nella vita della coppia che merita particolare attenzione e sensibilità da parte dei professionisti che se ne occupano.

La separazione costituisce un evento transitorio in quanto consente alla coppia in crisi di riconciliarsi o di giungere ad una sentenza di divorzio.

Si parla di separazione di fatto quando i coniugi si separano senza il ricorso all’autorità giudiziaria raggiungendo soluzioni concertate.

Le separazioni che approdano nelle Aule di Giustizia possono essere consensuali o giudiziali. Tracciamo, brevemente, le linee salienti per comprenderne il significato.

La separazione consensuale prevede che i coniugi raggiungano un accordo riguardante i figli, le condizioni economiche, l’assegnazione della casa coniugale.

I coniugi presentano un ricorso così detto congiunto presso il Tribunale competente. Con questa modalità il Tribunale funge da Istituzione ratificatrice del raggiunto accordo mediante un provvedimento di omologa.

La separazione giudiziale presuppone l’iniziativa unilaterale di uno dei coniugi che prende avvio mediante la presentazione di un ricorso.

Sia nell’ipotesi di soluzione consensuale che di proposizione della separazione giudiziale il Tribunale competente è quello del luogo dell’ultima residenza comune ai coniugi oppure, in mancanza, la competenza è quella in cui il convenuto risulta essere residente.

Ove il coniuge convenuto sia residente all’estero o non risulti reperibile il Tribunale competente risulta quello in cui il ricorrente ha la residenza od il domicilio.

Responsabilità medica.

Di recente il legislatore è intervenuto con Legge n° 24/2017 introducendo significative modifiche in tema di responsabilità medica.

La normativa in parola ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia ove dimostrino di aver seguito le linee guida pubblicate dall’istituto superiore di sanità.

La riforma nulla ha variato per quel che concerne la responsabilità per colpa dei medici che operano presso le strutture sanitarie; queste ultime risponderanno unicamente per responsabilità contrattuale.

Le ipotesi più frequenti di responsabilità medica sono l’errore diagnostico e terapeutico, errata somministrazione di farmaci, intervento chirurgico non riuscito ecc.

La categoria del danno risarcibile si estende a tutte le ipotesi in cui si sia verificato una lesione all’integrità psico-fisica determinata da colpa del medico.

Al fine di istruire correttamente la pratica è indispensabile che il soggetto leso produca la cartella clinica ed una perizia medico legale di parte.

La procedura giudiziaria è subordinata al preventivo espletamento di una consulenza tecnica preventiva. Viene nominato un consulente tecnico di ufficio dal Tribunale al fine di compiere un’indagine sulla responsabilità medica del sanitario.

Tale indagine peritale talvolta costituisce occasione per raggiungere un accordo.

Alternativa alla consulenza tecnica preventiva è la mediazione dinanzi ad un organo di mediazione autorizzato. Esperite una di queste due procedure il danneggiato può adire la via giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno.

L’Avvocato Costagli presta consulenza nelle seguenti casistiche che vengono citate a mero titolo esemplificativo:

Denuncia vizi nel contratto di appalto privato.

Principio cardine della normativa in esame è che le opere oggetto di appalto sono assistite da garanzia per le difformità ed i vizi che dovessero essere riscontrati.

Il Codice Civile dispone che il committente, prima della consegna delle opere realizzate, ha pieno diritto a verificare l’opera stessa e la sua conformità.

Se l’opera viene accettata senza riserve il committente non gode di alcun tipo di garanzia se i vizi erano conosciuti od erano riconoscibili.

Giova far presente che l’opera si considera accettata anche nel caso in cui il committente non procede alla verifica delle opere o non ne comunichi gli esiti entro un congruo termine.

Per quel che riguarda la denuncia dei vizi palesi è sufficiente che il committente non accetti l’opera eseguita dall’appaltatore.

Altra disciplina seguono i vizi occulti. In linea generale il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità od i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.

La denuncia dei vizi non può essere generica e non circostanziata. Non è necessaria alcuna denuncia se l’appaltatore ha preso atto delle difformità, riconoscendole, o se li ha occultati.

L’azione di prescrive entro due anni dalla consegna delle opere. Il ricorso alla via giudiziaria si presenta indispensabile ove le parti non raggiungano un accordo sui ripristini o sulla riduzione del prezzo delle opere.

Omesso pagamento TFR e stipendi.

La congiuntura economica negativa, che da anni affligge la nostra Nazione, ha determinato la proliferazione di situazioni in cui il datore di lavoro non riesce a corrispondere il trattamento di fine rapporto e la stessa retribuzione.

In tali evenienze è possibile recuperare le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Per quel che riguarda il TFR, dopo che sono state esperite infruttuosamente le normali azioni di recupero, è possibile accedere al Fondo di Garanzia, istituito presso l’INPS, per il recupero integrale degli importi dovuti.

Il diritto di recesso del consumatore.

Il Codice di Consumo contempla l’ipotesi del recesso del consumatore dai contratti stipulati con un professionista senza che ciò importi di soggiacere a conseguenze negative (es. penali). Con l’espressione “professionista” il legislatore vi ha ricompreso tutti coloro che agiscono a fini commerciali e professionali.
Il diritto di recesso disciplinato dal Codice di Consumo è un istituto diverso da quello previsto dal Codice Civile che deve essere pattuito tra le parti stipulanti un dato contratto.

Il diritto di recesso di cui al Codice di Consumo (di per sé unilaterale) può essere esercitato in due soli ipotesi: nei contratti a distanza (si pensi agli acquisti online) e per quei contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali (es. acquisti porta a porta). Il recesso può essere esercitato (prima che scada il termine) con ogni modalità (esplicita e preferibilmente scritta) idonea a comunicare l’intenzione di recedere dal contratto.

La Legge dispone un termine di quattordici giorni per recedere da un contratto stipulato a distanza o stipulato fuori dai locali commerciali. Alcuni esempi: per i contratti di fornitura (luca, gas, acqua) e di servizi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto; nei contratti di vendita il termine decorre da quando il consumatore ha acquisito il possesso effettivo del bene acquistato.

Risarcimento dei danni in occasione di sinistri stradali.

In caso si sinistro stradale tra due veicoli motorizzati è necessario denunciare il fatto in forma scritta. I danneggiati devono rivolgersi alla propria Assicurazione che provvederà a risarcire i danni per conto della compagnia si Assicurazione del veicolo responsabile del sinistro.

Che cosa accade nel caso in cui i veicoli coinvolti siano più di due (es. tamponamenti multipli)?

La denuncia danni va inoltrata alla compagnia del soggetto responsabile del sinistro. Ove nel sinistro sia coinvolto un veicolo immatricolato all’estero il danneggiato deve inviare la denuncia all’Ufficio Centrale Italiano.

Se il trasportato è danneggiato al momento del sinistro la sua richiesta danni deve essere inoltrata alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Domande e Risposte

 

 

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